Monopoli - Stop all’asporto di bevande in bottiglia e in vetro dalle ore 16

Autore Redazione Canale 7 | lun, 24 mag 2021 17:40 | 898 viste | Monopoli Ordinanza Attualità

Emessa l’ordinanza sindacale che mira ad aumentare la differenziata e ridurre l’impatto ambientale. E’ valida dal 29 maggio al 26 settembre 2021

MONOPOLI - Disciplina degli orari di esercizio delle attività e di vendita nell’ambito del territorio urbano e disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti, l’incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell’impatto ambientale in alcuni ambiti del territorio comunale. È quanto dispone l’Ordinanza n. 339 del 24 maggio 2021 del Sindaco, Angelo Annese, al fine di contrastare assembramenti di persone, nell’ambito dell’emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e di tutela della salute pubblica.

A partire dal 29 maggio e sino al 26 settembre 2021, in tutto centro storico, nel quartiere murattiano compreso tra il centro storico, via Cadorna, via Roma e via Francesco Affatati, in via Procaccia (tra via Cadorna e Porto Rosso) tutti gli esercizi di ristorazione quali bar, pub, birrerie, ristoranti, pizzerie, paninerie, take away, rosticcerie, friggitorie, negozi mobili e attività similari che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione e quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia/contenitori di vetro, a partire dalle ore 16.00 e fino alle ore 06.00

 

È, altresì, vietata la distribuzione di “materiale monouso” non biodegradabile e non compostabile, come, per esempio posate, coppe, coppette, ciotole e ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande e bicchieri. Gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro dalle ore 16.00 alle ore 24.00, fermo restando il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 06.00. Tutte le attività che vendono alcolici e superalcolici per la consumazione nei pressi del locale devono dotarsi di idonei contenitori per la raccolta dei bicchieri in plastica, che dovranno con regolarità essere svuotati per consentire l’utilizzo costante da parte degli avventori. Dalle ore 16.00 alle ore 06.00 del giorno successivo è vietato detenere e bere bevande alcoliche e superalicoliche per strada contenute in bottiglie/contenitori in vetro. Infine, tutte le attività devono essere esercitate nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico -sanitaria, dei protocolli, Linee guida nazionali e delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” e dell’Ordinanze Regionali.  La violazione dell’ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 (pmr € 50,00) ovvero in forma aggravata ricorrendone i presupposti.

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